LA SENTENZA

mercoledì 25 Settembre, 2024

Studentessa bocciata dai prof, il Tar la «promuove» in terza liceo

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La giovane aveva la media del 7 e due materie con il 5. Il tribunale sconfessa il consiglio di classe

Con una media del sette ma due materie con il cinque, e debiti nelle stesse discipline che si trascinava dall’anno prima, la liceale a giugno è stata bocciata. Ma ha provveduto il Tar di Trento a permetterle di iscriversi alla classe successiva, la terza, decidendo in questi giorni anche che ci rimanga in quella classe. La bocciatura è stata infatti annullata dal tribunale amministrativo. Una sentenza, quella pubblicata due giorni fa, destinata a fare scuola.
La Provincia in tribunale
Era stata la famiglia dell’adolescente, una sedicenne delle valli, a presentare ricorso contro la decisione del Consiglio di classe di un istituto del Trentino, portando la Provincia in tribunale. A giugno era stata infatti una grande sorpresa e amarezza, all’uscita dei quadri, per la liceale e i suoi genitori, che lamentavano anche di non essere stati avvisati dalla scuola («obiettive carenze di comunicazione» riporta il Tar). Una bocciatura non dovuta, a cui i docenti avrebbero dovuto dare una motivazione rafforzata a detta di mamma e papà, che nell’interesse della figlia si sono affidati agli avvocati Maria Cristina Osele e Marco Zanella, per contestare, tra le altre, la violazione del principio di proporzionalità. E a nulla aveva portato la diffida inoltrata dai genitori alla scuola per ottenere in autotutela una nuova valutazione della situazione scolastica della sedicenne. Il Consiglio di classe straordinario convocato il 29 agosto non aveva cambiato l’esito dello scrutinio bis. Di qui il ricorso al Tar che per i giudici era fondato, tanto che è stato accolto. E questo nonostante le argomentazioni della Provincia sull’infondatezza delle censure.
«Superate 3 insufficienze»
Per i professori, che hanno deciso di non ammettere la ragazza alla classe successiva, erano «gravi e reiterate» le insufficienze derivanti dalle carenze non colmate l’anno prima, sempre appunto nelle stesse discipline, in due lingue straniere (da precisare che il liceo che frequentava non era un linguistico). E questo, per il regolamento dell’istituto, «costituisce un preciso vincolo al fine della non ammissione».
I docenti in sede di scrutinio si erano infatti basati sui due 5 rimediati dalla studentessa nell’ultimo anno, conteggiando anche i due pregressi debiti non recuperati, e in questo modo è stata sforata la soglia delle «tre insufficienze per riuscire ad essere promossi».
«Discrezionalità tecnica»
La stessa Provincia, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ha precisato che «la studentessa presentava quattro insufficienze al termine dell’anno, non avendo recuperato le due insufficienze in prima ed avendo ottenuto nel corso della seconda ulteriori due insufficienze nelle stesse materie». Provincia che ha evidenziato anche come «le valutazioni in merito all’ammissione alla classe successiva da parte del Consiglio di classe sono connotate da un’ampia discrezionalità tecnica».
«Ricorso fondato»
La sedicenne era in classe, una terza ma di un’altra scuola trentina, il 9 settembre. Questo grazie al decreto presidenziale urgente firmato dalla presidente del Tar Alessandra Farina. Pochi giorni fa la camera di consiglio che ha annullato la bocciatura impugnata. Per il tribunale infatti «è stato violato il regolamento generale di istituto sulla valutazione degli studenti» visto che la ragazza in questione (a cui tra l’altro sono stati riconosciuti dei progressi ndr) «non aveva gravi insufficienze nelle due materie, avendo ottenuto 5 in entrambe». E poi il regolamento «non predicherebbe alcun automatismo atto a determinare la non ammissione alla classe successiva nel caso di insufficienza che reiteri una carenza formativa non superata dell’anno precedente nella medesima materia». Le insufficienze, «benché non gravi» erano sì quattro ma «riportate in due sole discipline» scrive il Tar. E, evidenziano ancora i giudici, lo stesso regolamento «contempla meramente la facoltà e non l’obbligo da parte del Consiglio di classe» di bocciare, «qualora l’insufficienza reiteri una carenza formativa non superata l’anno precedente nella stessa disciplina». I giudici insistono sul fatto che «le discipline insufficienti sono pur sempre solo due», e non invece quattro, come sostenuto dalla Provincia. E se, a detta dell’amministrazione, «la reiterazione di una carenza formativa con insufficienza nella stessa materia rappresenta circostanza aggravante», è anche vero che «la soglia di insufficienze ammissibili per essere promossi deve essere contenuta entro il limite massimo di tre discipline, comprensive anche di eventuali debiti pregressi non assolti».