La vicenda
domenica 27 Ottobre, 2024
di Benedetta Centin
Nel 2022 aveva partecipato al concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato in una facoltà di Trento ma alla fine l’aveva spuntata un’altra candidata e a deliberarlo era stato il Consiglio del dipartimento. Senza ulteriore approvazione degli atti da parte del rettore o del consiglio di amministrazione dell’Ateneo. Circostanze, queste, che l’escluso contestava, tanto che ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, chiedendone l’annullamento. Ma ha impugnato anche il regolamento dell’Ateneo per il reclutamento di docenti e ricercatori, in merito al ruolo rivestito dal Consiglio della struttura dipartimentale, «quale organo deputato a identificare il vincitore e procedere alla chiamata». Ruolo di cui invece non è investita la Commissione (composta da esperti), il cui giudizio aveva pesato nella decisione finale del Consiglio. Eppure nelle altre Università d’Italia sono i commissari ad attribuire il punteggio ai candidati e a stilare la graduatoria. Ma non è così per l’ateneo trentino: il regolamento prevede che la valutazione della Commissione sia integrata da un seminario da tenere davanti al Consiglio, ed è quest’ultimo a deliberare la chiamata del candidato scelto. Un regolamento, questo, considerato «illegittimo» dal Consiglio di Stato, che quindi lo ha annullato «erga omnes» (e cioè nei confronti di tutti) e in merito appunto al reclutamento di ricercatori. Ci vorrà tempo per conoscere gli effetti di questa sentenza, certo potrebbero essere pesanti.
Se il Tar di Trento non aveva accolto il ricorso dell’«escluso», ci hanno pensato, più di recente, i giudici di secondo grado a dare ragione all’appellante (assistito dall’avvocata Maria Cristina Osele), sentenziando che «è illegittima l’attribuzione al succitato Consiglio della gestione di una parte della fase valutativa (quella sulla presentazione del seminario da parte dei candidati indicati come idonei dalla Commissione giudicatrice) nonché – in esclusiva e senza altri controlli – della decisione sulla chiamata del candidato vincitore». E questo perché, scrivono i magistrati romani, «il Consiglio è un organo che non offre idonee garanzie di imparzialità e competenza tecnica», e il ruolo che gli viene attribuito «comporta la violazione dei principi fondamentali di trasparenza, merito e par condicio posti in materia dalla legge statale».
Ecco perché la settima sezione del Consiglio di Stato, presidente Claudio Contessa, ha annullato il regolamento dell’Ateneo per la procedura di reclutamento dei ricercatori senior. Oltre al concorso stesso. «Il suindicato regolamento – scrivono i giudici – travalicando in parte qua dai limiti di autonomia comunque riconosciuti dalla l. n. 240/2010, ha di fatto svilito il ruolo della Commissione di concorso e ha demandato la decisione finale a un organismo (il Consiglio della struttura dipartimentale) non dotato di adeguata competenza tecnica e comunque non deputato in via ordinaria allo svolgimento di attività valutative, le quali, per evidenti ragioni sistematiche, vanno demandate alle Commissioni di concorso». La disciplina regolamentare, si legge in sentenza, «ha così violato i pur ampi margini di autonomia riconosciuti all’Ateneo trentino nella materia in questione dalla normativa statale». E se vengono annullate «le disposizioni regolamentari» considerate «illegittime», si annulla anche il concorso in questione, «l’intera procedura selettiva», che – sostiene il Consiglio di Stato – va rinnovata «con integrale affidamento delle operazioni di valutazione dei candidati a una nuova Commissione giudicatrice in diversa composizione affinché questa provveda a individuare il concorrente più meritevole, di tal ché spetterà alla Commissione». Inoltre, stabiliscono i magistrati romani, «l’Università è vincolata a garantire la pubblicità di questa decisione con le stesse forme di pubblicazione del regolamento parzialmente annullato».
Ora rimane da capire che applicazione ne darà l’Ateneo, considerata l’«efficacia erga omnes» riportata in sentenza. Gli effetti potrebbero essere dirompenti: potrebbero riguardare tutti i concorsi svolti in base a questo regolamento che il Consiglio di Stato ha annullato. Non solo, allora, i concorsi in corso o quelli che si sono conclusi da poco, potrebbero aprire la strada all’impugnazione.
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