la sentenza
giovedì 16 Gennaio, 2025
di Redazione
Respinto dal Tar di Trento il ricorso dei residenti di Montevaccino contro la contestata antenna per la telefonia mobile in 5G. Alcuni abitanti del sobborgo alle pendici del Calisio avevano impugnato l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia il 18 settembre 2024 all’installazione di quella che in gergo tecnico viene chiamata stazione radio base e avevano anche avanzato una richiesta di risarcimento. Il tribunale amministrativo, però, ha ritenuto che il procedimento seguito dalla Provincia sia stato regolare e ha condannato i ricorrenti anche a pagare mille euro di spese legali a Provincia, Vodafone spa e Infrastrutture wireless spa. Il Tar ha respinto tutti e sette i motivi addotti dai legali dei ricorrenti. Nella ricostruzione della vicenda, i giudici hanno ricordato come l’autorizzazione fosse stata negata inizialmente, il 27 febbraio 2024, dalla Provincia sulla base del parere negativo espresso dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. Il diniego era stato impugnato da Infrastrutture wireless davanti al Tar che aveva dato ragione alla società. Così La Provincia ha rinnovato il procedimento amministrativo ed è giunta a rilasciare l’autorizzazione contestata dai cittadini.
Il collegio ritiene il ricorso delle famiglie che abitano nei pressi dell’antenna sia infondato nel merito. In particolare, i giudici osservano che il primo motivo addotto dai ricorrenti, ovvero che il parere negativo del Servizio urbanistica avrebbe dovuto avere valore vincolante bloccando l’autorizzazione, è inconsistente perché la norma provinciale, così come quella statale, prevede che il dissenso venga comunicato a chi richiede l’autorizzazione con un parere negativi motivato. Cosa che non è stata fatta. Il dissenso espresso dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio comporta solamente, secondo i giudici amministrativi, l’impossibilità dell’accoglimento da parte della Provincia della richiesta di autorizzazione attraverso il silenzio assenso, ma non determina il rigetto quando le altre strutture presenti alla conferenza dei servizi abbiano dato parere positivo. Ed è quello che è accaduto in questo caso. Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio avrebbe dovuto formulare una opposizione formale in seno alla conferenza e solo in questo modo avrebbe potuto determinare la devoluzione della decisione finale alla giunta provinciale. Secondo i giudici, quindi, il semplice dissenso non ha un valore ostativo.
I giudici hanno ritenuto infondato anche il motivo addotto dai ricorrenti secondo i quali l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata in violazione delle previsioni del piano regolatore del Comune di Trento che non ammette nelle aree agricole primarie strutture non funzionali all’attività agricola. I giudici osservano che, in base alla recente giurisprudenza, strutture come l’antenna di Montevaccino, rientrano tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza che, dal momento che hanno carattere di pubblica utilità, possono essere collocate in qualsiasi parte del territorio comunale dal momento che vengono considerate compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, compresa quella agricola primaria. Il Tar osserva anche che Vodafone e Infrastrutture wireless hanno depositato una relazione tecnica con la quale si dimostrerebbe che la localizzazione dell’antenna sarebbe l’unica in grado di garantire adeguata copertura. Respinto anche il rilievo in cui si lamentava il mancato coinvolgimento dei cittadini da parte della Provincia.