la sentenza
martedì 11 Febbraio, 2025
di Redazione
Il presidente del Collegio dei Maestri di sci del Trentino Mario Panizza esprime soddisfazione «per l’accoglimento da parte del Consiglio di Stato del ricorso presentato dello Collegio del Trentino dei Maestri di sci avverso la precedente doppia decisione con la quale il TRGA di Trento si era espresso positivamente sulla possibilità di quattro italiani dotati di patentino estero (due della Slovenia e due della Croazia) di svolgere attività di insegnamento in Trentino, pur in assenza di requisiti professionali ritenuti stringenti dalla normativa provinciale».
«Con la sentenza viene ribadito che potranno insegnare sulle piste del Trentino – evidenzia Panizza – solo dopo aver superato una prova compensativa, così come previsto dalla normativa provinciale e UE. Tale divieto, viene specificato nella decisione del Consiglio di Stato, vale anche in caso di insegnamento “temporaneo”. Esattamente come da noi richiesto».
La sentenza del Consiglio di Stato è quindi destinata a fare giurisprudenza perché – conclude il presidente del Collegio dei Maestri di sci del Trentino – ribadisce e delinea in maniera inequivocabile i requisiti necessari a svolgere attività professionale di maestro di sci in Trentino. In sostanza ciò che in questi anni è stato normato della Provincia autonoma di Trento proprio grazie al confronto con il nostro Collegio provinciale.
Nella sentenza giudici amministrativi di Roma affermano che l’insegnamento è inibito alle quattro persone “per la mancanza di alcuni requisiti fondamentali” previsti nella Provincia autonoma di Trento dove, viene evidenziato, “l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci delle discipline alpine è […] subordinata al superamento delle prove «Eurotest ed Eurosecuritè”.
Quello della sicurezza e della certificazione professionale è ritenuto uno dei riferimenti cardine della decisione con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di PAT e CMST: Non a caso nella sentenza viene ricordato che “i ricorrenti non hanno superato la prova Eurotest” e quindi “il divario con lo standard sarebbe palese, trattandosi di presupposto univoco e oggettivamente accertabile, codificato in un atto normativo”.
In sostanza i giudici amministrativi di secondo grado ribadiscono l’obbligo per chi vanta un patentino estero di essere in possesso dei requisiti fissati dalla normativa provinciale e delle indicazioni previste della normativa internazionale di categoria.
La sentenza rovescia quella emessa negli scorsi mesi dal TRGA di Trento circa il ricorso presentato da quattro italiani, dotati di abilitazione ottenuta in Slovenia e Croazia, contro il diniego di svolgere attività professionale emesso dalla Provincia autonoma di Trento. I giudici romani hanno giudicato tali licenze professionale non equiparabile a quella rilasciata in Italia e in Trentino, inibendo di fatto la possibilità ai due ricorrenti di svolgere la professione così come indicato dal Servizio turismo e sport – Ufficio ricettività e professioni turistiche che nel febbraio 2023 aveva ha rifiutato la richiesta di svolgere attività professionale a causa del “mancato possesso della prova Eurotest”.
Ne era seguito ricorso giurisdizionale dei due professionisti avanti al TRGA, che lo accoglieva con sentenza n. 83/2023, annullando per l’effetto i provvedimenti impugnati e dichiarando il diritto dei ricorrenti a prestare in modo occasionale e temporaneo la professione di maestro di sci autonomamente in regime di libera prestazione di servizi nella Provincia Autonoma di Trento.
Decisione poi impugnata dal Collegio dei Maestri di sci davanti al Consiglio di Stato i cui giudici – come detto – hanno accolto il ricorso in quanto “i ricorrenti, non avendo superato la Prova di Formazione Comune (PFC), nello specifico la prova certificante l’abilità tecnica, indicata dall’art. 2 e dall’Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2019/907, non sono in possesso del Certificato di Competenza previsto dall’art. 8 del medesimo Regolamento che secondo il principio del riconoscimento automatico avrebbe loro consentito, ex art. 4 del più volte citato Regolamento, di esercitare in Italia la propria attività senza alcuna limitazione temporale e senza dover procedere al riconoscimento del titolo, bensì meramente con la diretta iscrizione all’albo tenuto dal Collegio regionale (o provinciale) dei maestri di sci ex art. 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”.
È stato così messo un punto fermo – conclude Panizza – sui requisiti obbligatori e quindi necessari per chi intende svolgere la professione del maestro di sci in Trentino, anche solo in maniera temporanea.
il bilancio
di Redazione
Il mese con il maggiore afflusso è stato agosto (29.425 chiamate), mentre i giorni di “record” sono stati il 12 luglio (1.200 contatti per un’allerta meteo) e il 4 novembre (500 contatti)
l'opportunità
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Fino al 21 febbraio è possibile inoltrare le proposte per le categorie previste dal premio che sarà assegnato il 12 giugno 2025 in una cerimonia ufficiale presso la Sala Depero della Provincia