L'INTERVISTA

lunedì 17 Febbraio, 2025

Dat, ecco come si fa un biotestamento e perché rivolgersi al medico di famiglia

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La guida del dottor Fabio Cembrani, medico legale, professore all’Università di Verona:: «Indicare sempre il nome del fiduciario a sostegno»

Quello del fine vita è un tema poco conosciuto e scarsamente dibattuto. Pone domande etiche personali attorno alle quali gravitano normative ma anche principi, quali dignità, amore e auto-determinazione del malato. A fare il punto è il dottor Fabio Cembrani, medico legale, professore a contratto all’Università di Verona che, per oltre 20 anni, ha ricoperto il ruolo di Direttore medico della Uo di Medicina legale dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, è stato componente di alcuni Comitati di etica clinica e per la sperimentazione sanitarie.
Dottor Cembrani, cosa sono le Disposizioni anticipate di trattamento?
«Stiamo parlando della libertà di poter formalizzare con la Dat (disposizione anticipate di trattamento) o con l’Acp (pianificazione condivisa della cura) le nostre volontà riguardo ai trattamenti sanitari, nel momento in cui, ancora vivi, non saremmo più in grado di poterli accettare o rifiutare a causa di una nostra intervenuta incapacità».
Per chiarezza, non stiamo parlando né di eutanasia né di aiuto al suicidio…
«Assolutamente no».
Il panorama normativo sul fine vita del nostro Paese è ancora lacunoso…
«Quando si affronta il tema, si corre il rischio di essere strumentalizzati. Le persone hanno bisogno di essere informate prima di decidere».
Non è così?
«L’obbligo di garantire la sensibilizzazione pubblica era stato previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 219 del 22 dicembre 2017 ma ciò non è avvenuto. Anche in Trentino per ragioni che non è qui il caso di analizzare. Gli effetti di questa colpevole inadempienza sono pregiudizi e scarsa la consapevolezza collettiva».
Nel gergo comune si usa il termine «Testamento biologico» per parlare di Dat…
«Stiamo parlando di un qualcosa che, con la Dat e con l’Acp, produce il suo effetto giuridico prima e non dopo la nostra morte con la conseguenza che è sbagliato parlare di testamento biologico. Rinnovando l’idea che senza il consenso della persona maggiorenne e in grado di prendere una decisione l’attività di cura diventa un illecito giuridico cosicché sia la Dat che l’Acp sono l’estensione logica di questo principio generale. Con molte differenze che esistono tra la Dat e l’Acp».
Spieghi.
«La Dat può essere presentata dalla persona maggiorenne in previsione di una futura ipotetica incapacità dopo la sua redazione scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata o con scrittura privata, consegnata personalmente all’Ufficio di stato civile comunale. L’Acp, invece, è la volontà anticipata che, in forma scritta o videoregistrata, può esprimere la persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, affetta da una patologia cronica o caratterizzata dalla sua inarrestabile evoluzione verso un esito infausto all’interno della relazione di cura e depositata in Cartella clinica e nel Fascicolo sanitario elettronico»
Al momento di redigere le Dat è importante la collaborazione con il medico di famiglia?
«È auspicabile per evitare di incorrere in errori. Bisogna evitare formule generiche precisando sempre la condizione clinica all’eventuale verificarsi della quale le nostre volontà assumono pieno valore giuridico, evitando di essere vaghi»
C’è un consiglio che si sente di dare?
«Indicare sempre il fiduciario che è la persona scelta dal diretto interessato il cui compito sarà quello di accompagnare la persona nel suo percorso di malattia e di coadiuvare il team di cura».