la nota
giovedì 13 Marzo, 2025
Ex carabiniere a processo: le precisazioni
di Redazione
In merito all’articolo «”Minacce e reati inesistenti”, ex carabiniere a processo» pubblicato l’8 marzo scorso, l’ex carabiniere in questione (ora in congedo, non espulso) precisa: «Diversamente da quanto riportato, io e il mio collega prosciolto abbiamo agito nel rispetto delle norme militari»

In merito all’articolo «”Minacce e reati inesistenti”, ex carabiniere a processo» pubblicato l’8 marzo scorso, l’ex carabiniere in questione (ora in congedo, non espulso) precisa: «Diversamente da quanto riportato, io e il mio collega prosciolto abbiamo agito nel rispetto delle norme militari, eseguendo – senza possibilità di sottrarci – l’ordine di servizio di quella sera: “Effettuare servizio di vigilanza e controllo centri abitati e zone più isolate all’interno del Piano Anaunia – area Val di Sole, procedere a controllo di persone e/o mezzi sospetti e di interesse info-operativo, segnalare alla C.O. ogni anomalia o episodio riscontrato”. A tal proposito si evidenzia che ”i militari devono attenersi rigorosamente agli ordini ricevuti, senza variazioni, anche per il miglior raggiungimento del servizio”, come previsto dal Codice dell’ordinamento militare e dal regolamento di disciplina militare. Il controllo, alle ore 02:00 del mattino, motivato da pubblica sicurezza e dal servizio in atto di prevenzione e repressione di reati predatori ha portato a un imprevisto accertamento stradale. Contrariamente a quanto affermato, il mio collega ha confermato totalmente la mia versione, riportando “alito vinoso e occhi lucidi” del controllato e il suo rifiuto di fornire le generalità, come da sua testimonianza testuale in sede di interrogatorio difensivo: “[…] mi sembrò che l’alito fosse vinoso e con gli occhi lucidi, tanto che pensai che fosse ubriaco […] Dopo aver risposto negativamente alla richiesta di documenti il ragazzo si girò e si allontanò da me […]”.
Si precisa inoltre che il termine “ubriaco” si riferisce a una sintomatologia superiore all’ebbrezza, che ovviamente comprende i sintomi di quest’ultima. Fermo restando che al soggetto è stato contestato esclusivamente il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, non la guida in stato di ebbrezza (Sic!). Il reato contestato si perfeziona istantaneamente con il rifiuto: che avesse o meno ingerito alcol è irrilevante, come allo stato risulta irrilevante che egli sia stato prosciolto con sentenza, atteso che il reato ipotizzato era un altro. Per quanto attiene il Vostro riferimento “alla guida”, il C.d.S. e la giurisprudenza consolidata considerano “conducente” chi guida o ha guidato un veicolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, con conseguente obbligo di sottoporsi all’accertamento etilometrico, anche in assenza di sintomatologie. Il rapporto falso (Sic!) non è a mia firma e la Procura aveva già richiesto l’archiviazione delle ipotesi di reato di falso ideologico e materiale, rendendo tali atti non più contestabili. Confido che queste precisazioni ristabiliscano la verità e che nel corso del dibattimento possano essere chiarite evenienze procedimentali dai contorni assai unici».