L'appuntamento elettorale

mercoledì 30 Aprile, 2025

Elezioni, guida al voto. Preferenze, orari, ballottaggi: tutto quello che c’è da sapere

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Domenica 4 maggio seggi aperti in 154 comuni. Preferenze, voto disgiunto, schede e scrutinio: tutto quello che c’è da sapere sulle amministrative

Le elezioni comunali sono ormai alle porte. A distanza di quattro anni e mezzo dall’ultima tornata — prevista eccezionalmente nel mese di settembre a causa della pandemia da Covid — si torna a votare nella maggior parte dei comuni trentini. I cittadini chiamati alle urne – stando a quanto riferiscono dall’ufficio elettorale della Regione – sono 431.910: 213.533 maschi e 218.377 femmine. Nel 2020 l’affluenza si era attestata al 64%, in linea con le elezioni di cinque anni prima. Ora in quali comuni si vota? E come sarà la scheda elettorale? È ammesso il voto disgiunto? Ecco una breve guida pratica.

Dove e quando si vota
Domenica 4 maggio si vota per le elezioni amministrative 2025 per rinnovare i sindaci e i consigli comunali in 154 comuni del Trentino (su un totale di 166): 35 municipi hanno una popolazione superiore ai 3.000 abitanti e 119 hanno, invece, una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
Non si vota nei Comuni di Capriana, Luserna e Madruzzo, dove non state presentate candidature entro il termine del 18 marzo 2025. Questi tre municipi saranno commissariati.
Inoltre non si vota nei Comuni di Ala, Borgo Chiese, Caldonazzo, Campodenno, Fiavè, Lona-Lases, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto, dove le elezioni si sono già svolte nel 2024.
I seggi saranno aperti la domenica dalle 7 alle 22. Le operazioni di spoglio delle schede si svolgeranno in tutti i comuni nella serata di domenica, al termine delle operazioni di voto.

 

Chi può votare
Per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale assieme a un documento di identità personale. Votare per corrispondenza o online non è possibile.
Chi ha smarrito o non possiede la tessera elettorale deve richiederla agli uffici comunali.

 

Comuni fino a 3.000 abitanti
Le schede elettorali cambiano a seconda delle dimensioni del municipio. Vediamo, ora, come si vota nei comuni con una popolazione fino a 3.000 abitanti.
La scheda. Sulle schede elettorali sono indicati, all’interno di un rettangolo, i nominativi dei candidati sindaco, il simbolo della lista collegata al candidato sindaco e, a fianco di ciascun simbolo, lo spazio per esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri, appartenenti alla lista collegata al sindaco.
Come si vota. Se l’elettore vuole votare solo per il candidato sindaco, deve tracciare un segno sul relativo simbolo o nel rettangolo che delimita lo spazio di tale simbolo.
Se invece l’elettore vuole esprimere anche le preferenze, deve tracciare un segno sul simbolo del candidato sindaco ed esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati consiglieri, compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto. Si deve scrivere il cognome e, se necessario, il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo simbolo. Qualora il candidato abbia due cognomi l’elettore può scriverne solo uno.
La legge regionale non prevede l’obbligo di scegliere tra candidati di genere diverso.
Se l’elettore vota per due candidati sindaco, il suo voto è nullo.

 

Comuni oltre i 3.000 abitanti
Ora, invece, vediamo come si vota nei comuni con una popolazione superiore a 3.000 abitanti.
La scheda. Sulle schede elettorali sono indicati, all’interno di un rettangolo, i nominativi dei candidati sindaco. Sulla destra dei nominativi sono riportati i simboli della lista o delle liste collegate al candidato sindaco. Infine, a fianco di ciascun simbolo, si trovano due righe sulle quali l’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri, appartenenti a una delle liste collegate al candidato sindaco.
Come si vota. Se l’elettore vuole votare per un candidato sindaco e per una delle liste collegate, deve tracciare un segno sul simbolo di una di tali liste. Se traccia un segno anche sul nominativo del candidato sindaco, il voto è comunque valido.
Se invece l’elettore vuole votare solo per il candidato sindaco, deve tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, senza esprimere un voto per la lista o una delle liste che lo sostengono.
L’elettore può esprimere fino a un massimo di due preferenze, solo ed esclusivamente per i candidati della lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome nelle apposite righe tracciate a fianco del simbolo. Se necessario, si deve scrivere sia il cognome sia il nome dei candidati prescelti, compresi nella lista votata. Qualora il candidato abbia due cognomi l’elettore può scriverne solo uno.
La legge regionale non prevede l’obbligo di scegliere tra candidati di genere diverso.
Non è consentito il voto disgiunto, cioè non si può votare per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata. In questo caso tutti i voti sono nulli.

 

Eventuale ballottaggio
Il sindaco è eletto al primo turno se raggiunge almeno il 50% + 1 dei voti validi (schede bianche e nulle non contano). Se non c’è un vincitore al primo turno, si torna a votare per il turno di ballottaggio – tra i due candidati più votati – nella giornata di domenica 18 maggio, sempre dalle 7 alle 22.

 

Sistema elettorale
Nei comuni con una popolazione fino a 3.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco.
Nei comuni con una popolazione superiore a 3.000 abitanti, invece, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L’elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base proporzionale assicurando un premio di maggioranza del 60% dei seggi – oltre al seggio del sindaco – alla lista o alle liste collegate nel primo turno o nell’eventuale ballottaggio con il sindaco eletto (sempre che non abbiano ottenuto un maggior numero di seggi). In ogni caso alla lista o alle liste collegate con il sindaco eletto sono assegnati non più del 70% dei seggi, oltre al seggio del sindaco.