Grandi opere

domenica 14 Maggio, 2023

Bypass ferroviario, il Tar boccia (in toto) il ricorso No Tav

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Il sindacato di base Sbm e 23 cittadini avevano fatto ricorso contro l'iter della circonvallazione ferroviaria di Trento. I giudici del Tribunale amministrativo del Lazio hanno considerato «infondati» e «inammissibili» i motivi del ricorso: «Iter coerente, anche per gli aspetti ambientali»

Battaglia persa ora su tutta la linea quella di 23 cittadini e Sindacato di base multicategoriale che erano ricorsi al Tar contro l’iter di realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio a gennaio aveva respinto la sospensiva e fissato l’udienza di trattazione, quella di merito, al 10 maggio. Ieri è stata depositata la sentenza della Terza sezione che ha dichiarato il ricorso «in parte inammissibile e in parte infondato» condannando i ricorrenti, in solido, a pagare le spese di giudizio (3.000 euro) a favore di ciascuna delle parti che si erano costituite in giudizio e cioè Rfi (Rete ferroviaria italiana), Italferr spa, presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri dell’Ambiente, dei Trasporti, della Cultura, della Difesa, dell’Economia, oltre a Provincia di Trento e Comune di Trento.
Il procedimento era passato dal Tar di Trento a quello del Lazio per competenza, in quanto l’opera infrastrutturale, finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), rientra tra le opere strategiche per il Paese. Cittadini e sindacato avevano impugnato gli atti che riguardano l’approvazione del progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento affermando «la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, con incisione sui diritti dominicali, sul diritto alla salute e sulla libera fruizione degli spazi in ambito cittadino». E avevano formulato in particolare sette motivi di ricorso. Che però non hanno trovato accoglimento: sono stati tutti bocciati dai giudici in quanto ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili. Detto che il ricorso del sindacato è stato però estromesso, dichiarato «inammissibile per difetto di legittimazione», in quanto l’impugnazione «è estranea all’ambito di interesse del sindacato e delle finalità statuarie dello stesso».
I giudici amministrativi del Lazio, quanto alle conseguenze ambientali prospettate dai cittadini, «al fatto che l’opera non recherebbe le cautele correlate al passaggio sui siti inquinati», cioè le aree ex Sloi e Carbochimica, evidenziano come «le questioni ambientali risultano essere state trattate in specifici tavoli tecnici con la Provincia e Appa e con i gestori delle bonifiche». Quindi, spiega il Tar, «anche sotto tale profilo l’iter seguito risulta coerente con la disciplina vigente». Sempre in merito ai siti contaminati, aree interessate ai lavori, i giudici fanno sapere come «in vista dell’udienza di merito le amministrazioni resistenti hanno dato conto delle ulteriori iniziative intraprese ai fini del monitoraggio e del contenimento ambientale dell’opera». Nello specifico «sono stati richiamati i protocolli inerenti alle modalità di cantierizzazione e alla mitigazione dell’impianto dei cantieri per la realizzazione dell’opera sotto il profilo acustico, ambientale e del disagio per i cittadini» ma anche quello relativo «all’istituzione dell’Osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro, per la gestione e la misurazione dello stato ambientale» dell’area interessata «e per il controllo e la vigilanza sugli impianti che l’opera produce» e «sul rispetto delle disposizioni di tutela del lavoro, l’esecuzione di campagna di indagine e l’attivazione di cantieri pilota con relativa illustrazione alle amministrazioni competenti».
Insomma, per il Tar tanto basta. Queste iniziative messe nero su bianco «comprovano l’espletamento di un iter attento alle interferenze che l’opera è idonea a determinare», vista la «sensibilità dell’area di intervento», e «offrono evidenza del livello di attenzione prestato da tutte le componenti».