la battaglia

sabato 15 Marzo, 2025

«Carne Salada del Trentino Igp», il Tar del Lazio boccia il ricorso di 29 imprese dell’Alto Garda. La registrazione ora in Europa

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Per i giudici, la scelta di apporre al nominativo del prodotto la provenienza geografica di origine si presenta come assolutamente comprensibile, logica, razionale

L’ambito e tanto atteso riconoscimento dell’Igp (indicazione geografica protetta) per la carne salada, varato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), attende solo il verdetto della Commissione Europea. E non ci sono storie: la dicitura è «Carne Salada del Trentino» come voluto dal Consorzio Produttori Trentini di Salumi. Una denominazione che ha superato le osservazioni di una trentina di imprese locali, in particolare dell’Alto Garda, tanto che il Masaf già un anno fa aveva tirato dritto chiudendo il procedimento di opposizione e trasmettendo il fascicolo con la domanda di registrazione alla Commissione Europea.
Non c’è stata storia nemmeno per il ricorso – respinto in questi giorni – che sempre le stesse 29 imprese trentine interessate alla produzione e commercializzazione del prodotto tipico locale hanno presentato al Tar del Lazio (competente in materia), impugnando la nota del Ministero e chiedendone l’annullamento e il riesame. Lamentando come «non risulta dimostrato l’interesse concreto, diretto e attuale alla richiesta di registrazione del nome indicato». Allora si era costituito in giudizio, quale controinteressato, il Consorzio Produttori Trentini di Salumi. Ad insistere per il rigetto del ricorso anche la Coop Alto Garda sc e la Pregis Spa.
«Ricorso infondato»
Per le imprese che hanno depositato ricorso a marzo 2024, la procedura che ha portato a superare le opposizioni e a trasmettere il fascicolo in sede comunitaria «non sarebbe stata preceduta – come invece previsto – dalla riunione di pubblico accertamento (non convocata), alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati per la verifica della corrispondenza del disciplinare ai parametri del Regolamento europeo». Ci sono poi i diversi motivi sollevati in merito alla dicitura scelta. Per i ricorrenti «l’attribuzione del nominativo “Carne Salada del Trentino” (in luogo di “Carne Salada”) non sarebbe corroborato nell’uso nei territori di origine», inoltre «tale riconoscimento potrebbe addirittura arrecare un pregiudizio per tutte le imprese produttrici e/o utilizzatrici che hanno, nel tempo, fatto riferimento al termine “Carne Salada”». A detta loro, ancora, il Ministero «non avrebbe tenuto in considerazione i dati della produzione (solo al 15,03% dell’intera produzione di carne salada nel 2019) e, quindi, della rappresentatività del Consorzio stesso». Tutti motivi, questi, bocciati dai giudici della quarta sezione del Tar del Lazio che hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite (mille euro) al Masaf, al Consorzio Produttori, alla Coop Alto Garda e a Pregis.
«Logica la provenienza»
«L’utilizzo del nominativo “Carne Salada del Trentino” non presenta profili di irragionevolezza o illogicità manifesta, dal momento che esso è del tutto identico a quello adoperato dai ricorrenti nelle proprie produzioni e/o commercializzazioni, ma con l’aggiunta del luogo di origine (ossia il Trentino) del prodotto stesso, resosi necessario – a seguito di suggerimento, in tal senso, da parte della Provincia Autonoma di Trento in sede procedimentale – al fine di scongiurare l’eventuale rigetto dell’istanza di registrazione in sede europea per genericità» si legge in sentenza. Infatti «i termini generici non sono registrati come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette». Gli stessi giudici evidenziano come «la maggior parte dei prodotti riconosciuti come Igp o Dop presentino comunque accanto al nominativo del prodotto anche quello del luogo di provenienza». Ecco perché «la scelta di apporre al nominativo della “Carne Salada” la provenienza geografica di origine si presenta come assolutamente comprensibile, logica, razionale e pertinente con le finalità di cui all’art. 6 del Reg. n. 1151/2012» ancora la sentenza. Quanto ai danni prospettati dalle imprese, sono «meramente ipotetici e vaghi», e «non è dato comprendersi come la registrazione dell’Igp possa impedire la produzione e/o commercializzazione del prodotto ovviamente senza il marchio Igp».