la sentenza
giovedì 14 Dicembre, 2023
di Redazione
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento, in parziale accoglimento delle richieste della Procura regionale, ha condannato l’ex sindaco di Rovereto Francesco Valduga al pagamento, in favore del Comune della somma di € 331.046,81 in relazione alla reiterazione del conferimento dell’incarico di Dirigente e di Direttore generale dell’Ente locale a Mauro Amadori.
L’operato del Sindaco era già stato oggetto del vaglio da parte della Corte dei conti che, con sentenza n. 81/2021 aveva condannato Valduga, unitamente alla Giunta comunale, per aver conferito, per il periodo 2015-2020, l’incarico di dirigente a tempo determinato e, immediatamente dopo, quello di direttore generale a Amadori, funzionario della Provincia autonoma di Trento.
Le indagini svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Rovereto hanno consentito di accertare che l’allora sindaco Valduga, nonostante avesse già ricevuto la contestazione della Procura contabile sulla assenza dei requisiti di Amadori, ha reiterato, con atti adottati in prima persona, il conferimento dell’incarico di dirigente nonché di direttore generale sino alla fine del primo mandato di sindaco e, quindi, sino alla fine del mandato in corso con ulteriori provvedimenti adottati sempre dal sindaco medesimo subito dopo la propria rielezione, avvenuta nell’ottobre 2020.
La Procura della Corte dei conti, aveva citato a giudizio l’ex primo cittadino di Rovereto per un danno erariale di 461.249,47 euro ritenendo che la consapevole e reiterata violazione della disciplina dei requisiti per ricoprire un incarico di dirigente e, quindi, di direttore generale, contenuta in specifiche norme di legge e del regolamento del Comune di Rovereto integrasse una fattispecie dolosa di responsabilità amministrativo-contabile il cui danno erariale è stato quantificato in misura pari agli esborsi sostenuti per remunerare Amadori, incaricato sine titulo dal sindaco Valduga. La sentenza della Sezione giurisdizionale ha confermato l’attribuzione di responsabilità all’amministratore a titolo di dolo, pur operando una riduzione dell’importo del danno richiesto, ritenendo che l’Ente locale abbia comunque tratto una qualche utilità dalla prestazione resa dal Direttore generale, benché la sua nomina sia risultata illegittima.
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