La vicenda
giovedì 30 Marzo, 2023
di Redazione
Nel caso Alfredo Cospito, esiste il «pericolo di collegamenti del ricorrente con l’associazione di provenienza (Fai ndr) sulla base di univoci elementi fattuali, non contestabili per essere rappresentati sulla base di dati certi in atti, e ravvisati nella reiterata affermazione di appartenenza associativa e nel ruolo verticistico di Cospito, accertato con sentenza passata in giudicato, nell’ambito di un’associazione, del pari definitivamente accertata, che propugna espressamente il metodo di lotta armata e che ha, tra i propri specifici fini, l’ideazione, la predisposizione e la diffusione di materiale di propaganda ideologica insurrezionalista lottarmatista». È quanto si sottolinea nelle motivazioni della sentenza della Cassazione con la quale il 24 febbraio scorso è stato rigettato il ricorso della difesa sul regime di 41 bis.