La decisione
venerdì 7 Febbraio, 2025
di Simone Casciano
Le elezioni comunali in Trentino Alto Adige non saranno rinviate e si terranno, come stabilito, il 4 maggio. Questo l’esito stabilito dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Trento che in mattinata si è pronunciato sul ricorso, che era stato presentato da alcuni sindaci trentini, in particolare quello di Pergine Oss Emer, che puntavano a rimandare le elezioni. Il Tar ha respinto il ricorso confermando quindi la data delle elezioni al 4 di maggio. «Nel merito il ricorso deve essere respinto in ragione della manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti» ha scritto la presidente del Tar Alessandra Farina nel suo pronunciamento. L’attesa era tanta perché la tornata elettorale delle amministrative riguarda 267 Comuni in regione, 156 municipi trentini e 111 altoatesini. Nei mesi scorsi il Consiglio delle autonomie locali (Cal) del Trentino aveva fatto pressione sulla giunta provinciale per spostare la data delle elezioni in autunno, in contrasto con quanto sostengono i sindaci altoatesini. Ma non era servito a nulla: la giunta regionale, infatti, aveva fissato le urne al 4 maggio.
Per questo motivo era poi stato presentato il ricorso. Il principale promotore era il sindaco di Pergine Valsugana, Oss Emer. Gli altri firmatari erano i primi cittadini Andrea Brugnara (Lavis), Giovanna Chiarani (Drena), Clelia Sandri (San Michele all’Adige) e l’assessore di Riva del Garda Lorenzo Pozzer. Gli amministratori locali chiedevano che le elezioni venissero spostate in autunno oppure nella primavera del 2026, come nel resto d’Italia. L’impugnativa faceva leva anche sulla decisione del ministero dell’Interno per le Regioni ordinarie, che ha indetto le elezioni amministrative addirittura nel 2026. «Con il voto a maggio il nostro mandato dura solo quattro anni e mezzo», aveva sempre ribadito Oss Emer. Le ultime elezioni, infatti, si tennero nell’autunno 2020 (e non in primavera) a causa della pandemia. Motivazioni che il Tar, nel suo pronunciamento, non ha ritenuto così fondate da giustificare il rinvio. In particolare sulla necessità di garantire un mandato di 5 anni il Tar dice: «È pertanto corretto dedurre che il legislatore statale, quando afferma che il mandato dura cinque anni, non concepisce tale durata in termini rigidi ed inderogabili, come affermano i ricorrenti, ma ammette in via ordinaria delle forme di flessibilità, per contemperare la durata del mandato con l’esigenza di assicurare lo svolgimento delle elezioni dei diversi enti i cui termini di computo del quinquennio potenzialmente possono differire tra di loro anche in modo significativo».