Il pronunciamento

giovedì 31 Ottobre, 2024

Il caso della maxi antenna di Comano, il Tar: «Ha ragione il Comune è illegittima»

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Accolto il ricorso di Comune e Terme, i giudici: «Manca la valutazione paesaggistica, Zefiro consideri la alternative»

Il Tar ha annullato i due provvedimenti della Provincia (nello specifico dell’Unità per l’innovazione dei settori di energia e telecomunicazione) con i quali è stata autorizzata la costruzione dell’antenna di ventinove metri che da mesi sovrasta l’abitato di Ponte Arche e il Parco Termale. I giudici amministrativi, dunque, hanno accolto i ricorsi presentati dal Comune di Comano Terme e dal Consorzio Termale contro la Provincia e la Zefiro Net, la società di Wind Tre che ha realizzato l’antenna su un terreno di proprietà dell’Asuc di Stenico. In estrema sintesi, il Tar ha rilevato che l’iter che ha portato all’approvazione dell’opera non ha tenuto conto che il sito dove è stata realizzata ricade in un’area tutelata e che necessitava quindi di una accurata valutazione sull’impatto paesaggistico. Non ultimo: i giudici hanno invitato la Zefiro a prendere in considerazione la soluzione alternativa già messa sul piatto, ovvero un terreno (che il proprietario ha detto di concedere in comodato gratuito) non molto distante dall’attuale sede, ma in un punto defilato.
La partita, evidentemente, non è chiusa, visto che Zefiro Net e Provincia potrebbero impugnare la sentenza del Tar di Trento.
Uno dei punti chiave della vicenda giudiziaria era relativo al rispetto dei termini del ricorso, che per legge deve essere presentato entro sessanta giorni dal provvedimento della Provincia, pubblicato il 19 dicembre scorso. Il ricorso è arrivato ben oltre quella data, punto che è stato ovviamente sollevato da Zefiro e Provincia. I giudici, però hanno dato ragione a Comune e Consorzio, ritenendo che «la lesività degli atti impugnati può essere compiutamente associata, prima della piena conoscenza degli stessi, allo sviluppo in elevazione dell’infrastruttura… posto che la visibilità dell’impianto è la sostanziale ragione del contrasto». In soldoni, i termini sono stati calcolati da quando effettivamente Comune e Terme sono venute a conoscenza del presunto danno subito, ovvero quasi due mesi dopo la pubblicazione della determinazione, quando a monte dell’abitato di Ponte Arche è improvvisamente «apparsa» la base in cemento che sostiene l’antenna.
Due le contestazioni che i ricorrenti hanno mosso: la prima è relativa all’esclusione del Comune di Comano Terme e del Consorzio Termale dalla conferenza dei servizi del 6 dicembre del 2023, seduta durante la quale di fatto è stato dato il via libera all’antenna. I ricorrenti, infatti, hanno sottolineato come la legge preveda che «possono essere invitati e uditi soggetti portatori di interessi qualificati». Entrambi, invece, non sono mai stati coinvolti. L’osservazione è stato respinta dai giudici del Tar, che hanno sottolineato, tra le altre cose, come l’invito non costituisca comunque un obbligo da parte delle strutture provinciali.
Il secondo rilievo riguardava invece la collocazione dell’antenna in un’area soggetta a tutela. «Giova rimarcare – scrivono i giudici – che il sito oggetto di localizzazione dell’impianto di telecomunicazione è assoggettato a tutela ambientale. Tale classificazione, e le relative conseguenze, non sono state però considerate dalla Zefiro in sede di presentazione della domanda». La Zefiro, infatti, nella relazione sostiene che l’opera ricada su suolo agricolo privo di vincoli. Per i giudici, invece, l’infrastruttura doveva essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Lo stesso rappresentante del Servizio tutela paesaggio – sottolineano i giudici – ha espresso la propria valutazione basandosi solo sugli elaborati della Zefiro, che tuttavia «presentano insuperabili lacune». La Zefiro nelle sue relazioni aveva scritto che «gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera non saranno fortemente visibili», ma nella sentenza si osserva come la documentazione fotografica fornita dalla società mostri l’antenna rivolta solo verso il bosco di Stenico, evitando quindi il punto di vista (per i ricorrenti «devastante») da Ponte Arche. Una rappresentazione, dunque, fuorviante ai fini della valutazione corretta dell’impatto.
Per i giudici, dunque, la Provincia «dovrà dar luogo ad una nuova istruttoria quanto alla valutazione paesaggistica sul progetto presentato da Zefiro nella quale dovranno trovare bilanciamento e concreta ponderazione gli interessi contrapposti». Da qui l’invito a considerare la soluzione alternativa già indicata.
Le spese di giudizio sono state compensate.