Gara chiusa
martedì 10 Ottobre, 2023
di Benedetta Centin
Nuovo ospedale del Trentino, dopo una sfilza di ricorsi e sentenze, il Tar di Trento entra nel merito, valutando progetti e censure dell’amministrazione, respingendo i ricorsi presentati dalla Spa veneta Guerrato, vincitrice dell’ultimo bando, e dall’impresa Pizzarotti, seconda classificata. Ricorsi, questi, in merito all’iter di affidamento della progettazione ed esecuzione del Not. I giudici li hanno dichiarati infondati e riconosciuto dall’altra, «la correttezza, la diligenza, la lealtà e la buona fede» dell’Amministrazione. Dando così ragione alle tesi difensive sostenute dall’avvocato Giacomo Bernardi e dalle colleghe Giuliana Fozzer e Martina Zeni dell’Avvocatura della Provincia. È stata infatti rimarcata la correttezza dell’azione di Piazza Dante lungo l’intero iter di affidamento, riconoscendo la sua massima collaborazione rispetto alle proposte avanzate dall’impresa rodigina per arrivare a un’approvazione del progetto. Contrariamente quindi a quanto denunciato da Guerrato, che sul punto insinuava la volontà della Provincia di non voler giungere all’aggiudicazione della grande opera.
«Inammissibile riprogettazione»
Nella corposa sentenza pubblicata ieri il Tar ha attestato che il progetto presentato dalla Spa veneta non era approvabile in sede di Conferenza dei Servizi alla luce delle gravi criticità progettuali (17 in tutto) evidenziate dal Rup, e cioè dal responsabile unico del procedimento, e dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Criticità che per i giudici non si sarebbero risolte con mere modifiche di dettaglio ma avrebbero comportato invece una sostanziale modifica del progetto originariamente valutato dalla commissione tecnica — valutazione svolta ai meri fini dell’ammissione e nomina del promotore — di fatto quindi uno stravolgimento dello studio di fattibilità originario, una riprogettazione sostanziale, in violazione dei principi dei contratti pubblici. E in più avrebbero probabilmente compromesso la sostenibilità del progetto rispetto al piano economico-finanziario presentato in sede di gara. «Appare del tutto legittima — si legge nell’articolata sentenza del collegio con presidente Alberto Di Mario — la conclusione di non approvare il progetto preliminare del promotore (la Guerrato ndr) cui è giunto il Rup, sia in ragione delle molteplici modifiche di carattere sostanziale che si sarebbero rese necessarie al fine di allineare il progetto alle prescrizioni tecniche dello Studio di fattibilità, sia non avendo il promotore dimostrato che le modiche non avrebbero comportato l’alterazione dell’equilibrio del Pef (piano economico finanziario ndr)». E, ancora, «il provvedimento di reiezione del progetto preliminare, legittimamente intervenuto nella seconda autonoma fase procedimentale nella considerazione che l’approvazione avrebbe comportato un’inammissibile riprogettazione dell’intera impostazione progettuale in spregio ai principi della contrattualistica pubblica» per i giudici è «un atto tipo posto in essere dall’amministrazione nell’esercizio del potere attribuitole in materia». C’è poi il nodo risarcimenti. Per i giudici amministrativi la Provincia «ha la facoltà di revocare la procedura di project financing prima della conclusione della gara e dell’aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell’iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile, e quindi ottenere il risarcimento dei danni». Gara che, si ricorda, è stata chiusa (non annullata né revocata): facoltà dell’amministrazione prevista appunto dal disciplinare. Insomma, il Tar ha ritenuto il ricorso di Guerrato privo di fondatezza e da respingere «in tutta la sua estensione», così come le richieste risarcitorie e della responsabilità di danno precontrattuale avanzate dall’impresa, in quanto non è stato accertato il profilo di illegittimità nell’attività dell’Amministrazione provinciale.
«Nessun obbligo scorrimento»
Quanto invece al ricorso proposto dall’impresa Pizzarotti & C. Spa di Parma, che a seguito dell’esclusione di Guerrato rivendicava uno scorrimento della graduatoria e, quindi, l’affidamento dell’opera, i giudici amministrativi di Trento hanno sentenziato che non c’era alcun obbligo in tal senso. «Non risulta irragionevole la scelta della Provincia di non procedere allo scorrimento della graduatoria..» scrivono i giudici secondo i quali sarebbe stata «un’evidente forzatura procedere con l’aggiudicazione di un contratto nella consapevolezza che lo stesso si dimostri già inizialmente inadeguato». Il riferimento è al «superamento dell’originaria procedura selettiva avviata nel 2011», con nuove esigenze «legate al mutamento dell’organizzazione sanitaria in generale e non solo ospedaliera, e l’avvenuta creazione di un polo universitario delle professioni sanitarie».
Cronoprogramma dell’opera
Ora, con queste sentenze, subito esecutive, il commissario straordinario procederà con il cronoprogramma. Venerdì scorso la giunta provinciale ha deliberato il Documento di programmazione degli interventi (Dopi) proprio in merito al nuovo polo ospedaliero e universitario. Tra febbraio 2023 e luglio 2024 verrà affidata (e approvata) la progettazione e l’elaborazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte), per il quale sono stati stanziati più di 29 milioni 771mila euro. L’affidamento della gara è previsto tra agosto 2024 e settembre 2025. Da ottobre dello stesso anno fino a settembre 2030 ci sarà l’esecuzione, l’allestimento e il collaudo.