Il caso
domenica 16 Febbraio, 2025
Padre separato non paga l’assegno di mantenimento ma provvede alle spese dei figli, assolto
di Benedetta Centin
Il cinquantenne non ha versato i 500 euro al mese di mantenimento ma c’è sempre stato per i suoi ragazzi, spendendo per il necessario e anche di più

Era finito davanti al giudice per non aver versato all’ex moglie l’assegno di mantenimento di 500 euro al mese per i due figli minori, e in primo grado era stato condannato per questo. A una multa di 300 euro e a risarcire la mamma dei suoi due ragazzi con 10mila euro. Pena, questa, che sarebbe stata sospesa all’imputato cinquantenne solo se avesse provveduto a liquidare il danno alla ex entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. Ma il padre separato, attraverso il suo difensore, l’avvocato Marco Vernillo, è riuscito a dimostrare, dandone piena prova, come negli anni avesse comunque dato soldi ai due figli per le loro necessità e oltre. In modo costante e tra l’altro rilevante. Come insomma fosse sempre presente per loro, dal punto di vista materiale e anche affettivo, come confermato del resto da uno dei figli e non smentito neppure dalla stessa ex. Insomma, il padre – ha sostenuto il suo legale in aula – aveva sempre assolto al proprio obbligo di cura e assistenza dei minori, aveva fornito in modo attivo e costante i contributi materiali e morali ai figli. Di qui l’assoluzione da parte della Corte d’Appello di Trento a cui la difesa si era rivolta, impugnando la sentenza di primo grado. Un pronunciamento, quello di venerdì da parte dei giudici di secondo grado (presidente Gabriele Protomastro), destinato a fare giurisprudenza.
Il procedimento
L’uomo, residente in Trentino, si era opposto al decreto di condanna che gli aveva fatto recapitare la Procura, chiedendo di poter chiarire la sua posizione nel corso del dibattimento. Di potersi insomma difendere in aula dalla contestazione di essersi sottratto agli obblighi di assistenza propri del genitore, di non aver pagato ogni mese, a partire dal 2017 e almeno fino al 2022 – anno della prima sentenza – i 500 euro di assegno di mantenimento stabiliti dal giudice in sede di separazione e destinato ai figli. L’imputato era accusato appunto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai due adolescenti, tanto che erano stati i servizi pubblici di assistenza a prendersi carico della spesa. Dal 2019 infatti aveva provveduto l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa (Apapi) ad erogare l’assegno di mantenimento per i due minori al posto suo. E se, per la prima contestazione il cinquantenne era stato assolto «perché il fatto non sussiste», si era invece visto condannare per la restante accusa a una multa di 300 euro, oltre al pagamento delle spese processuali sue e della ex moglie che si era costituita parte civile. Alle quale tra l’altro avrebbe dovuto liquidare danni patrimoniali e non patrimoniali per 10mila euro. Una somma, questa, ritenuta eccessiva dall’uomo.
Prove e testi in aula
L’avvocato Marco Vernillo, già nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, aveva portato in aula testimonianze e copiosa documentazione che provavano come nel corso degli anni il suo cliente avesse provveduto ai bisogni dei figli, quelli primari, necessari, ma anche i voluttuari, quelli non indispensabili. Evidenziando così come nella condotta del cinquantenne non vi fosse concreta offensività rispetto all’oggetto giuridico, che secondo il difensore non è l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice ma invece l’effettività del sostegno materiale e morale che il genitore deve assicurare ai figli. E il legale ha avuto modo di provare che questo avveniva effettivamente, dimostrando che il cliente era ed è a tutt’oggi un padre presente, da un punto di visto affettivo ma anche materiale, sempre pronto a pagare per fare star bene i propri ragazzi, quindi per le necessità ma anche per cose non sempre indispensabili. Una linea difensiva evidentemente accolta dalla Corte d’Appello che venerdì ha assolto il cinquantenne «perché il fatto non sussiste».
L'intervento
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