giudiziaria

venerdì 2 Agosto, 2024

Privato cittadino porta il Comune di Trento davanti al Consiglio di Stato: «Dovrà restituirgli 86mila euro»

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Ribaltata la sentenza del Tar. L'uomo dovrà riavere i soldi di una concessione edilizia mai utilizzata

Ha dovuto trascinare il Comune di Trento fino al Consiglio di Stato, un cittadino privato, per farsi dare ragione dai giudici e ottenere la condanna dell’amministrazione a restituirgli – con tanto di interessi legali nel frattempo maturati – gli 85mila 700 euro che aveva versato diciannove anni fa quale contributo di concessione edilizia per la realizzazione di una palazzina a Povo. Un immobile, questo, che però non era mai stato realizzato visto che il permesso a costruire era stato annullato dal Tar di Trento prima, nel 2006, e dal Consiglio di Stato poi, nel 2014. E proprio perché il titolo edilizio era venuto meno così come i motivi che giustificavano il versamento dell’ingente cifra, il privato, a settembre 2019, aveva formalmente chiesto al Comune che gli rimborsasse l’importo a suo tempo versato per farsi casa. Ma sei mesi dopo l’Ufficio edilizia privata del Comune aveva respinto la sua istanza: niente rimborso visto che la richiesta non risultava tempestiva, che il diritto a chiedere la restituzione della cifra era venuto meno per il troppo tempo nel frattempo trascorso (in base a una prescrizione decennale). Una motivazione condivisa anche dal Tar, due anni dopo. Allora, infatti, il tribunale amministrativo regionale di Trento a cui era ricorso il cittadino, aveva infatti dato ragione a Palazzo Thun. Diversamente dal Consiglio di Stato che di recente ha invece accolto l’appello presentato dal cittadino per il tramite dell’avvocato Lorenzo Eccher. Di qui la condanna del Comune a restituire i soldi.
Il difensore, nei motivi di appello, richiamandosi anche al Regolamento urbanistico provinciale, aveva evidenziato che il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere indietro quanto corrisposto per gli oneri di urbanizzazione, non decorre dalla data del rilascio dell’atto di assenso a costruire ma invece dalla data in cui l’amministrazione dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini. Ed era del 18 gennaio 2021 il provvedimento del dirigente comunale preposto che dichiarava «l’intervenuta decadenza», in data febbraio 2009, della concessione. Per quanto, come evidenziato dall’avvocato Eccher, non ci fosse alcuna decadenza visto che il titolo edilizio era già stato annullato da due tribunali. Nello specifico la prescrizione decennale doveva essere calcolata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato del 2014 che confermava il definitivo annullamento del titolo edilizio. Di fatto quindi il cittadino era ancora in tempo per batter cassa. E, diversamente da quanto sostenuto dal Tar, non aveva nemmeno senso, per il privato, chiedere la proroga di un titolo che non esisteva più. Così riportano i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato che hanno sottolineato anche come la vicenda sia «sorta per un permesso di costruire erroneamente rilasciato dal Comune, come accertato dalla giustizia amministrativa».
Insomma, l’appello è stato ritenuto fondato e la sentenza di primo grado è stata riformata. Di qui la condanna del Comune di Trento (costituito in giudizio) alla restituzione della somma di 85mila 700 euro versata dal privato a titolo di contributo per il rilascio della concessione edilizia che risale a dicembre 2005. Ma non è tutto perché il Comune dovrà pagare pure gli «interessi legali dal 20 settembre 2019 fino al soddisfo». Una cifra complessiva che potrebbe avvicinarsi ai 100mila euro circa.
I giudici romani d’appello, presidente Gerardo Mastrandrea, hanno inoltre compensato le spese di lite tra le parti e ordinato che la sentenza, pubblicata due giorni fa, sia eseguita dall’autorità amministrativa.
In definitiva, nessuna prescrizione, il diritto al rimborso è stato riconosciuto e il Comune dovrà risarcire. «La decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso del contributo di costruzione deve essere fatta decorrere da quando il titolo edilizio, che ha giustificato la corresponsione della somma di denaro, è venuto effettivamente meno» e «per qualunque causa» hanno scritto i giudici.