La sentenza

giovedì 17 Agosto, 2023

Riammessa e bocciata alla maturità, il Tar critica il sistema di recupero: «Legali e docenti all’esame? inopportuno»

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I giudici criticano il sistema di recupero: «Legali e docenti all’esame? Inopportuno»

Come previsto. Il Tar nella vicenda della studentessa del liceo Da Vinci non ammessa all’esame di maturità si è espresso dichiarando estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente. Ma il collegio che avrebbe dovuto esprimersi sulla richiesta di sospensiva avanzata dalla ragazza, con il presidente Fulvio Rocco che è stato anche estensore della sentenza, ha voluto ricostruire in 56 pagine ben dettagliate tutta la vicenda spiegando che il primo pronunciamento, adottato con decreto presidenziale, aveva solo lo scopo cautelativo di non interrompere il percorso di valutazione delle competenze della giovane causandole un danno che sarebbe stato irreparabile. Nel frattempo, poi, l’esame suppletivo, come si ricorderà, ha portato alla bocciatura della studentessa arrivando una conclusione simile a quella cui era arrivato il consiglio di classe che, con una maggioranza di 7 voti contro 4, non l’aveva ammessa all’esame. Il Tar, rispondendo ai docenti che con una lettera inviata al ministro dell’Istruzione avevano lamentato un’invasione di campo, precisa che il decreto presidenziale non è mai entrato nel merito e non ha mai inciso sull’autonomia tecnica dei docenti. I giudici amministrativi, però, criticano apertamente il sistema trentino del recupero delle lacune che formative, che prevede la possibilità per lo studente di andare avanti senza aver colmato tali lacune comportando, a parere dei giudici, uno sforzo che può risultare dannoso per lo studente che deve recuperare le lacune e allo stesso tempo andare avanti con il programma. Inoltre i giudici hanno anche potuto esaminare l’esame per l’ammissione al corso di economia aziendale in inglese alla facoltà di Economia dell’Università di Trento dove la studentessa era risultata tra le prime trenta e sono giunti alla conclusione che l’aver superato l’esame non era comunque confliggente con la mancata ammissione alla maturità, dal momento che le due prove sono sostanzialmente diverse. Nella sentenza si spiega che «Il giudice monocratico di questo tribunale non ha, come erroneamente sostenuto dai firmatari della lettera indirizzata al Ministro dell’Istruzione , sostituito con un proprio giudizio di merito quanto aveva deliberato il Consiglio di classe nell’esercizio di una sua infungibile discrezionalità tecnica, che si ribadisce non è sindacabile da questo giudice se non entro stretti limiti, ma ha disposto una contingente, e per ciò reversibile come avvenuto, prosecuzione del procedimento di valutazione delle competenze che la studentessa aveva acquisito durante i suoi studi: prosecuzione affidata a un organo ordinariamente costituito dalla stessa amministrazione scolastica, composta anche da docenti che nel corso dell’ultimo anno scolastico avevano avuto la ricorrente quale allieva e che, soprattutto, emette il proprio giudizio essendo titolare della medesima discrezionalità tecnica attribuita al consiglio di classe». In altre parole il Tar tiene a sottolineare che non c’è stata alcuna invasione di campo. I giudici bacchettano anche in maniera molto chiara l’atteggiamento dei legali della ragazza che si sono presentati alle prove suppletive: «L’iniziativa che è stata assunta dai patrocinanti della ricorrente di accompagnarla sino all’interno del liceo in occasione della somministrazione delle prove scritte della sessione suppletiva dell’esame di stato va reputata come del tutto ultronea, se non addirittura come inopportuna…la presenza dei patrocinanti poteva essere percepita dai membri della commissione d’esame come una vera e propria forma di pressione nei propri confronti». Ma i giudici se la prendono anche con i docenti che si sono presentati alle prove orali: «Altrettanto censurabile l’iniziativa che è stata assunta da un consistente gruppo di docenti, anche estranei al liceo, di presenziare alla prova d’esame orale. La presenza di docenti tutti convinti dell’impreparazione della studentessa si di fatto tradotta non solo nell’esternazione di un senso di diffidenza nei confronti dei membri della commissione, se non in un tentativo di pressione psicologica nei loro confronti, nonché, sia pure in via indiretta, nei confronti della stessa candidata all’esame».
Infine in sentenza c’è la forte critica al sistema di recupero dei debiti in Trentino: «La storia scolastica della ricorrente evidenzia la difficoltà di protrarre il recupero delle carenze anche in una sola materia. Il caso in esame mostra l’aggravio di studio imposto allo studente che a sua volta deve progredire senza basi di conoscenza sufficienti nella materia in cui ha già dimostrato precedenti carenze e, allo stesso tempo, in cui deve colmare le precedenti lacune. La ricorrente non è riuscita a recuperare le carenze in fisica, ma poi è risultata carente anche in matematica e ha aggiunto ulteriori lacune in italiano, diritto e scienze: il che dimostra come l’impegno di studio aggiuntivo richiesto al discente con carenze sottrae tempo allo studio delle altre materie. Non parrebbe illogico un ripensamento in ordine a un ripristino nell’ordinamento scolastico trentino degli esami di riparazione da svolgersi in settembre».